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Osmize - Indicazioni SUAP
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26/04/21
Osmize - Indicazioni SUAP
Con LA deliberazione consiliare n. 29/C dd. 30.11.2020 è stato modificato il Regolamento per la discipliona delle attività di vendita del vino ricavato da uve dei propri fondi “osmize-osmice”, nei seguenti termini:
“ART. 4 - COMUNICAZIONE
Il viticoltore che intende vendere i propri vini deve comunicare al Comune il periodo complessivo nel quale effettuerà tale vendita (v. riferimento art. 4 D.lgs. 228/2001). Detta comunicazione dovrà essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima dell’inizio della vendita tramite comunicazione telematica allo S.U.A.P. In caso di aperture frazionate il viticoltore dovrà comunicare i vari periodi successivi alla prima apertura sempre 5 giorni prima dell’inizio degli stessi.”;
“ART. 5 - CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
La comunicazione di cui all’art. 4, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente, l’indicazione dei fondi dai quali è stata ricavata l’uva per il vino e l’estensione dei medesimi, la quantità di vino prodotto e la parte di esso destinato alla vendita, i locali dove si intende smerciarlo.
Alla stessa dovrà essere allegata la ricevuta della trasmissione telematica relativa alla produzione vitivinicola dell’azienda, riferita all’anno precedente a quello in cui verrà effettuata la vendita, o riferita allo stesso anno di produzione se si intende effettuare la vendita prima della scadenza dell’anno solare. Resta inteso che le quantità di vino dichiarate non potranno essere sommate ai fini del cumulo dei giorni di apertura di cui all’art. 3.”
“ART. 6 - TITOLO PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’
La ricevuta telematica della comunicazione di cui all’art. 4, costituisce titolo per l’avvio dell’attività, fatta salva la verifica istruttoria di quanto dichiarato.
Il titolo ha carattere personale (art. 8 del T.U. delle leggi di P.S.) senza possibilità di deleghe. Il viticoltore può tuttavia avvalersi, per la vendita, di familiari e collaboratori.”;
In merito alla presentazione di una pratica SUAP inerente l'attività di osmica, si precisa quanto segue:
- il procedimento da attivare per la presentazione della domanda è rintracciabile presso il seguente link: https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?md=18653&proc=186167&ambito=SUAP ;
- tutte le osmice si presume siano in possesso di apposita autorizzazione sanitaria, rilasciata all'epoca della prima apertura, quindi hanno già assolto l'adempimento; in caso di "nuova" osmica (quindi mai presente sul territorio) al precedente procedimento necessita aggiungere il seguente: https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?md=66837&proc=229591&ambito=SUAP (nel caso di eventuali modifiche il procedimento sanitario da aggiungere sarà il seguente: https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?md=66838&proc=229621&ambito=SUAP ) ;
- i documenti da allegare alla pratica SUAP sono gli stessi che erano allegati in forma cartacea, come l'attestazione di macellazione, la dichiarazione vini e la planimetria;
- necessita inoltre aggiungere il procedimento relativo alla comunicazione all'Agenzia delle Dogane di vendita di prodotti alcolici reperibile di seguito: https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?md=257144&proc=257196&ambito=SUAP .
Si ricorda che per processare correttamente la domanda e inviarla al SUAP competente per territorio, necessita essere in possesso di apposita CNS (cosiddetta "firma digitale") con a bordo un certificato d'identità digitale in corso di validità; alternativamente, per la presentazione della pratica si può fare riferimento alle Associazioni di Categoria presenti sul territorio che possono presentare la pratica in nome e per conto del conduttore dell'osmica stessa.
Ad ogni buon conto la guida telematica per la compilazione della pratica SUAP è reperibile al seguente link: https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/allegati/archivio_file/GUIDA-PER-UTENTI.pdf .